Democrazia Comunitaria

COME NON COMUNICARE, COME NON LEGIFERARE

 
Da anni immemorabili hanno confuso sempre di più la certezza del diritto con l’astruseria del diritto, la precisione del diritto con il bizantinismo del diritto, la positività del diritto con l’arbitrarietà del diritto.
 
Legiferano non “per tutti”, come dovrebbe essere, ma “per gli altri” (per loro ci sarà sempre un avvocato amico, a interpretare favorevolmente il guazzabuglio); legiferano spesso anche soltanto “per mettere le mani avanti” (l’importante è che loro abbiano messo per iscritto le cose: che queste siano comprensibili o no, è del tutto privo di importanza; si chiama “normazione difensiva”).
 
Ebbene, Democrazia Comunitaria è su una posizione opposta a tutto questo: sostiene che occorre assolutamente tornare a un linguaggio legislativo, e normativo in genere, completo ma anche semplice, cioè comprensibile da parte del “cittadino qualunque di buona volontà e di buona fede”. E ricorda che questo si può fare; basta:
a. studiare la lingua italiana;
b. mettersi nei panni dei cittadini;
c. non dimenticare la lezione degli antichi romani, secondo cui non c’è legge stupida quanto la legge difficile da capire o prolissa; e anche troppe leggi nessuna legge!
 
Eccovi, di seguito, un esempio di disastro della comunicazione normativa in cui versa la legislazione italiana, persino quando contenuta in una legge che di per sé dichiara ottime  intenzioni: se prendiamo infatti, ad esempio, la celebre “Riforma Biagi” in materia di lavoro, e andiamo al paragrafo 3 dell’articolo 19, leggiamo:
 
“3. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, così come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297, di ci all’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.608, così come sostituito dall’art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n.297 del 2002, e di cui all’art. 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n.264, così come sostituito dall’art.6, comma 2, del decreto legislativo n.297 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato”.
 
Buona digestione a voi… Scommetto che quando vi siete laureati in giurisprudenza, lungo gli almeno quattro anni del vostro corso di laurea, nessuno dei professori vi ha mai neppure citato questo semplice problema di civiltà giuridica.
 
Democrazia Comunitaria è da un’altra parte.
      
                                                                                                                                                  (Giuseppe Ecca)


 
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