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Persona e lavoro

CASSAZIONE: ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO IN GRAVIDANZA

Risale al 2017 (fu scritta allora in seguito a una freschissima sentenza della Corte di Cassazione) ma la pubblichiamo ugualmente ora in estratto per il suo interesse sostanziale, questa nota della giuslavorista Manuela Lupi, specializzata di lungo corso nella delicata materia. Non sappiamo se nel frattempo la Corte di Cassazione abbia emanato sul tema altra sentenza: ma l’autorevolezza del ragionamento che questo tribunale supremo esprime resta comunque punto di riferimento per la chiarezza delle dinamiche generali in atto nel nostro mondo del lavoro, in relazione ai diritti e doveri fondamentali della persona.
 
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La Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento adottato da un datore di lavoro durante il periodo di gravidanza della lavoratrice: licenziamento deciso per chiusura di reparto.
Nella sentenza la Suprema Corte motiva tale nullità in quanto l’art. 54 del D.Lgs n. 151/2001, nel prevedere una tutela delle donne in stato di gravidanza, vieta sia il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino ad un anno di età del bambino sia il licenziamento del padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità in alternativa alla moglie.
E’ da notare che il divieto di licenziamento non si applica peraltro nei casi di colpa grave da parte della lavoratrice, tale da costituire giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso che ha dato origine al pronunciamento della Corte di Cassazione di cui parliamo, il datore di lavoro aveva proceduto al licenziamento di una lavoratrice addetta ad un centralino (call-center), motivandolo con la chiusura del reparto nel quale operava: il tutto nel quadro di una procedura collettiva di riduzione di personale.
La Cassazione ha affermato appunto che le eccezioni rispetto ai principi generali che vietano il licenziamento vanno interpretate in senso rigoroso, atteso che la tutela specifica predisposta dal legislatore tende ad assicurare un bene, quello della maternità, garantito dalla nostra Carta Costituzionale.
Con tale decisione viene confutato un precedente indirizzo espresso in una sentenza della stessa Cassazione emanata nel 2004, con la quale si era sostenuto che la cessazione dell’attività aziendale, che poteva giustificare il licenziamento, fosse applicabile anche alla chiusura di un reparto dotato di autonomia funzionale.
                                                                                             
                                                                                                                                       (Manuela Lupi)

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MM